Piano dell’Offerta Formativa 2022-2025
INTRODUZIONE AL POF – PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Con il dpr 275/99 denominato Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59, all’articolo 3 veniva introdotto nelle scuole italiane il POF, Piano dell’Offerta Formativa.
Art. 3
(Piano dell’Offerta Formativa)
- Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell’Offerta Formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.
- Il Piano dell’Offerta Formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
- Il Piano dell’Offerta Formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
- Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
- Il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione.
Con la legge 107/2015 denominata Buona Scuola, all’articolo 1, comma 12 e seguenti, si passa dal POF al PTOF, Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
INTRODUZIONE AL PTOF – PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. Le istituzioni scolastiche predispongono il Piano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. Solo per il corrente anno scolastico la data ultima di approvazione è fissata per il giorno 15 gennaio 2016 (nota del 5 ottobre 2015). Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. Deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale, e riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola definiti dal dirigente scolastico. È approvato dal consiglio d’istituto.
Il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori. Ciò significa l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. Il dirigente è tenuto, inoltre, a indicare le linee di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione di sua competenza.
Il PTOF è in relazione con il RAV e il relativo piano di miglioramento definito dalle scuole.
Programmazione triennale dell’offerta formativa per:
- potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali;
- iniziative di potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi che dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di quelli forniti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) del comma 7 ell legge 107/2015;
- iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10 della legge 107);
- programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare;
- l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;
- percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti;
- sviluppo delle competenze digitali;
Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell’offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.